Insieme ad Andrea Piatesi abbiamo deciso di tradurre in italiano alcuni estratti della cosiddetta "loi ESS" o legge sull'economia sociale e solidale, approvata questo 21 luglio dal parlamento francese.
[Avec Andrea Piatesi, nous avons voulu rendre accessible au public italien les extraits à notre avis les plus intéressants de la loi ESS, récemment approuvée par le Parlement français]
Qui di seguito troverete in particolare le parti del testo relative a
Qui di seguito troverete in particolare le parti del testo relative a
- la definizione del perimetro dell'economia sociale e solidale
- la definizione di cioé che il legislatore francese intende per "utilità sociale" e "innovazione sociale"
- un articolo che legittima le monete locali e complementari
- norme per facilitare la trasmissione delle imprese ai dipendenti (in cooperativa)
- la definizione di "revisione cooperativa"
- l'introduzione dello statuto di "imprenditori dipendente associato di cooperativa di attività e impiego"
[A quanti desiderassero approfondire l'esplorazione del mondo dell'economia sociale e solidale d'Oltralpe, segnalo il mio ebook "La révolution dei colibri' - Otto percorsi collettivi di sostenibilità che stanno cambiando la Francia...e potrebbero contagiare l'Italia" edito da Asterisk Edizioni]
_____________________________
TITOLO I
Articolo 1
I. – L’economia sociale e solidale è un modo di fare impresa e sviluppo
economico adatto a tutti gli ambiti dell’attività umana al quale aderiscono
persona morali di diritto privato che rispondono all’insieme delle seguenti
condizioni :
1° Una finalità altra rispetto alla sola distribuzione di utili ;
2° Una governance democratica,
definita e organizzata secondo statuto, che preveda l’informazione e la
partecipazione dei soci, dei dipendenti e parti in causa alle realizzazioni
dell’impresa, in misura non solo legata al loro apporto in capitale o
all’ammontare della loro contribuzione finanziaria ;
3° Una gestione conforme ai seguenti principi:
a) I benefici sono maggioritariamente consacrati all’obiettivo del
mantenimento o dello sviluppo dell’attività dell’impresa ;
b) Le riserve obbligatorie costituite non sono divisibili e non possono essere
distribuite. Gli statuti possono autorizzare l’assemblea generale a incorporare
nel capitale somme prelevate sulle riserve costituite e ad aumentare di
conseguenza il valore delle parti sociali o a procedere alla distribuzione di parti
gratuite. [...] In caso di liquidazione o, se necessario, in caso di
dissoluzione, tutto l’avanzo di cassa è devolto o a un’altra impresa
dell’economia sociale e solidale ai sensi del presente articolo o secondo le
condizioni previste dai dispositivi legislativi e regolamentari speciali [...]
II. – L’economia sociale e solidale si compone delle attività di
produzione, di trasformazione, di distribuzione, di scambio e di consumo di
beni o servizi messe in opera:
1° Da persone morali di diritto privato costituite in forma di cooperative,
di mutue o di unioni dipendenti dal codice della mutua o di società di
assicurazione mutualistiche dipendenti dal codice delle assicurazioni, di
fondazioni o di associazioni [...]
2° Da società commerciali che, nei termini dei loro statuti, rispondono
alle seguenti condizioni:
a) Rispettano le condizioni fissate dal primo comma del presente articolo ;
b) Ricercano un’utilità sociale ai sensi dell’art. 2 della presente legge ;
c) Applicano i seguenti principi di gestione:
– il prelievo di una frazione definita tramite decreto del ministero in
carica dell’economia sociale e solidale e pari almeno al 20 % degli utili d’esercizio,
da adibire alla costituzione di una riserva statutaria obbligatoria, detta
“fondo di sviluppo” fino a che il montante totale delle diverse riserve non
raggiunge una frazione, definita tramite decreto del ministero in carica
dell’economia sociale e solidale, del capitale sociale. Agli utili
sono sottratte, se necessario, le perdite precedenti (pertes antérieures nel testo);
– il prelievo di una
frazione definita tramite decreto del ministro in carica dell’economia sociale
e solidale e pari almeno al 50% degli utili di esercizio, come riserva di utili
e riserva obbligatoria (rispettivamente report
bénéficiaire e réserves obligatoires
nel testo). le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé
de l’économie sociale et
solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au
report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Gli utili sono diminuiti,
se necessario, le perdite precedenti ;
–
l’interdizione
per la società di ammortare il capitale e di procedere a una riduzione del capitale non
motivata da perdite, salvo nel caso in cui questa operazione non assicuri la
continuità della sua attività, nelle condizioni previste dal decreto. Il
riscatto di proprie azioni o parti sociali è sottomesso al rispetto delle
esigenze applicabili alle società commerciali [...].
III. – Possono divulgare pubblicamente la loro qualità di impresa
dell’economia sociale e solidale e beneficiare dei diritti connessi le persone
morali di diritto privato che rispondono alle condizioni menzionate nel
presente articolo [...]
[...]
Articolo 2
Sono ritenute perseguire un’utilità sociale ai sensi della presente legge
le imprese il cui oggetto sociale soddisfi almeno una delle tre condizioni seguenti:
1° Hanno come obiettivo di apportare, attraverso la loro attività, un
sostegno a delle persone in situazione di fragilità a causa della loro condizione
economica o sociale o per effetto della loro situazione personale e in
particolare del loro stato di salute o dei loro bisogni in materia di
accompagnamento sociale o medico-sociale. Queste persone possono essere dei
dipendenti, degli utenti, dei clienti, dei membri o dei beneficiari di questa
impresa ;
2° Hanno per obiettivo di contribuire alla lotta contro le esclusioni e le
disuguaglianze sanitarie, sociali, economiche e culturali, all’educazione alla
cittadinanza, in particolare attraverso l’educazione popolare, alla
preservazione e allo sviluppo dei legami sociali o al mantenimento e al
rafforzamento della coesione territoriale ;
3° Concorrono allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche,
sociali, ambientali e partecipative, alla transizione energetica o alla
solidarietà internazionale, fatto salvo che la loro attività sia legata ad uno
degli obiettivi menzionati ai punti 1° e 2°.
Articolo 3
I. – Il consiglio superiore dell’economia sociale e solidale adotta, su
proposizione dei suoi membri, una guida che definisce le condizioni di
miglioramento continuo delle buone pratiche delle imprese dell’economia sociale
e solidale definite dall’art. 1 della presente legge.
Queste condizioni tengono conto delle specificità di ognuna delle
differenti forme giuridiche d’impresa dell’economia sociale e solidale e degli
obblighi legali, regolamentari e convenzionali esistenti che già rispondono,
totalmente o parzialmente, alle informazioni richieste.
Il consiglio determina le condizioni secondo le quali queste informazioni
sono portate a conoscenza dei dipendenti.
Queste buone pratiche riguardano in particolare:
1° Le modalité effettive di governance
democratica;
2° La concertazione nell’elaborazione della strategia dell’impresa;
3° La territorializzazione dell’attività economica e dell’impiego;
4° La politica salariale e l’esemplarità sociale, la formazione
professionale, la concertazione sindacale annuale obbligatoria
(négociations annuelles obligatoires
nel testo), la salute e la
sicurezza sul lavoro e la qualità dell’impiego;
5° Il legame con gli utenti e la risposta ai bisogni non coperti delle
popolazioni;
6° La situazione dell’impresa in fatto di diversità, di lotta contro le
discriminazioni e di uguaglianza effettiva tra uomini e donne in materia di
uguaglianza professionale e di presenza nelle istanze di dirigenza elettive.
II. – In occasione della loro assemblea generale annuale, le imprese
dell’economia sociale e solidale presentano delle informazioni
sull’applicazione delle
pratiche definite dalla guida e, se necessario, organizzano un dibattito sulle
realizzazioni e gli obiettivi di progresso relativi alle pratiche riportate al
comma I.
[...]
Articolo 9
I. – I poli territoriali di cooperazione economica (PTCE) sono costituiti
da raggruppamenti sullo stesso territorio di imprese dell’economia sociale e
solidale, ai sensi dell’articolo 1° della presente legge, che si associano a
imprese, in relazione con le amministrazioni locali e i loro raggruppamenti, a
centri di ricerca, a strutture di insegnamento superiore e di ricerca, a
organismi di formazione o a qualunque altro tipo di persona fisica o morale per
mettere in opera una strategia comune e continua di mutualizzazione, di cooperazione
o di partenariato al servizio di progetti economici e sociali innovanti,
socialmente o tecnologicamente, e portatori di sviluppo locale sostenibile.
[...]
Articolo 15
I. – È considerato di innovazione sociale il progetto di una o più imprese
che consista nell’offrire prodotti o servizi che presentino almeno una delle
seguenti caratteristiche:
1° Rispondere a bisogni sociali non o mal soddisfatti, tanto nelle
condizioni attuali di mercato che nel quadro delle politiche pubbliche;
2° Rispondere a bisogni sociali attraverso una forma innovativa di impresa,
attraverso un processo innovativo di produzione di beni o servizi o ancora
attraverso un modo innovativo di organizzazione del lavoro. Le procedure di
consultazione e di elaborazione dei progetti socialmente innovativi ai quali
sono associati i beneficiari interessati da questo tipo di progetti oltre che
le modalità di finanziamento di tali progetti ricadono ugualmente nel campo
dell’innovazione sociale
II. – Per beneficiare dei finanziamenti pubblici a titolo di innovazione
sociale, il carattere innovativo dell’attività deve, inoltre, generare per
l’impresa delle difficoltà a garantirne il finanziamento integrale alle
condizioni normali di mercato. Questa condizione non si applica ai finanziamenti
concessi a titolo di innovazione sociale dalle amministrazioni locali.
[...]
Articolo 16
Il capitolo I del titolo I del libro III del codice monetario e finanziario
è completato da una sezione 4 così redatta:
« Sezione 4
« I titoli di monete locali complementari
« Art. L. 311-5. – I titoli di
monete locali e complementari possono essere emessi e gestiti da una delle
persone menzionate all’articolo 1° della legge relativa all’economia
sociale e solidale che abbia tale attività come unico oggetto sociale.
« Art. L. 311-6. – Gli emettitori
e gestori di titoli di monete locali e complementari sono sottoposti al titolo I
del libro V quando l’emissione o la gestione di questi titoli rientra fra i
servizi bancari di pagamento menzionati all’articolo L. 311-1, o al titolo II
dello stesso libro quando rientrano fra i servizi di pagamento ai sensi del II
comma dell’articolo L. 314-1 o di moneta elettronica ai sensi dell’articolo L.
315-1. »
[...]
TITOLO II
DISPOSIZIONI
FACILITANTI LA TRASMISSIONE DI IMPRESA AI DIPENDENTI
[…]
Articolo 19
Il capitolo
1° del titolo IV del libro 1° del codice di commercio è completato dalle
sezioni 3 e 4 così redatte:
«Sezione 3
concernente l’introduzione di un lasso temporale che consenta ai dipendenti
di presentare un’offerta in caso di cessione di attività (fonds de commerce, nel testo) in imprese di meno di cinquanta dipendenti
Art. L.
141-23. – Nelle imprese non soggette all’obbligo di istituire un comitato di
impresa in applicazione dell’articolo L. 2322-1 del Codice del lavoro, quando
il proprietario di un’attività vuole cederla, i dipendenti ne sono informati al
più tardi due mesi prima della cessione, al fine di permettere a uno o più
dipendenti dell’impresa di presentare un’offerta per l’acquisto del fondo.
[…]
La cessione
può avvenire prima del termine dei due mesi qualora ciascun dipendente abbia
espresso al proprietario del fondo la propria decisione di non presentare alcuna
offerta.
[…]
Art. L.
141-24 – A loro richiesta, i dipendenti possono essere assistiti da un
rappresentante della camera regionale di commercio e dell’industria, della
camera regionale dell’agricoltura, […] e da chiunque venga da loro designato,
nel rispetto delle condizioni definite per decreto.
Art. L.
141-25 – I dipendenti possono essere informati attraverso qualsiasi canale,
precisato per via regolamentare, atto a rendere certa la data di ricezione
dell’informazione da parte dei dipendenti stessi.
I dipendenti
sono tenuti a un obbligo di discrezione […] fatta eccezione per le persone il
cui intervento è necessario per permettere loro di presentare un’offerta di
acquisto.
Art. L.
141-27 – La presente sezione non si applica:
1° In caso
di successione, di liquidazione del legame matrimoniale o di cessione del fondo
a un congiunto… ;
2° Alle
imprese oggetto di una procedura di conciliazione, di moratoria (sauvegarde nel testo), di concordato
preventivo (redressement nel testo) o
di liquidazione giudiziaria regolata dal libro VI.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
RELATIVE AL DIRITTO DELLE COOPERATIVE
Capitolo I
Disposizioni
comuni alle cooperative
Sezione 1
Sviluppo del modello cooperativo
Articolo 23
Possono essere istituiti dei fondi di sviluppo cooperativo finanziati dalle
cooperative. Essi hanno come missione sostenere la creazione di società
cooperative e di finanziare dei programmi di sviluppo e delle iniziative di
formazione.
[…]
Sezione 2
La revisione cooperativa
Articolo 25
I. – La
legge n.° 47-1775 del 10 settembre 1947 sulla cooperazione è così modificata:
[…]
3° Dopo
l’art. 25, sono inseriti gli articoli 25-1 a 25-5 così redatti:
25-1. – Le società cooperative e i loro consorzi la cui attività superi una
certa soglia, valutata a partire dai valori fissati per decreto dal Consiglio
di Stato, si sottopongono ogni cinque anni a un controllo, detto “revisione
cooperativa”, finalizzato a verificare che la loro organizzazione e il loro
funzionamento rispettino i principi e le regole della cooperazione e
l’interesse degli aderenti, oltre alle regole cooperative specifiche che sono
loro applicabili, e finalizzato, se necessario, a proporre delle misure di
correzione.
Le soglie sono fissate considerando il totale del bilancio di queste
società, dell’ammontare del loro giro d’affari o del numero medio dei loro
dipendenti o associati. […]
Gli statuti possono prevedere un lasso di tempo inferiore ai cinque anni
previsti al primo capoverso del presente articolo. […]
In oltre, la revisione cooperativa è d’obbligo quando è richiesta da:
1° Almeno un decimo degli associati;
2° Un terzo degli amministratori o, secondo i casi, dei membri del
consiglio di sorveglianza;
3° L’autorità abilitata a rilasciare l’autorizzazione se necessaria;
4° Il ministro in carica dell’economia sociale e solidale o ogni ministro
competente per la cooperativa in questione.
[…]
Sezione 7
Le cooperative d’attività e d’impiego (CAE)
Articolo 47
[…]
Le cooperative d’attività e d’impiego hanno per oggetto principale il sostegno
alla creazione e allo sviluppo di attività economiche da parte di imprenditori
persone fisiche.
Queste cooperative mettono in atto un accompagnamento individuale delle
persone fisiche ed erogano servizi mutualizzati.
Lo statuto della cooperativa precisa i mezzi messi in comune a questo scopo
e le modalità di remunerazione delle persone citate al primo capoverso di
questo articolo, alle condizioni previste per decreto in Consiglio di Stato.
[…]
Articolo 48
I.
Il libro III della
settima parte del Codice del lavoro è così modificato:
1° [è introdotta la definizione di] «imprenditori dipendenti associati di
una cooperativa d’attività e d’impiego»;
2° È aggiunto un titolo III così redatto:
IMPRENDITORI DIPENDENTI ASSOCIATI DI UNA CAE
Capitolo 1°
Disposizioni generali
[…]
Sezione 2
Principi
È imprenditore dipendente di una CAE ogni persona fisica che
1° Crea e sviluppa un’attività economica beneficiando di un accompagnamento
individuale e di servizi mutualizzati erogati dalla cooperativa in vista di
diventarne socio;
2° Sottoscrive un contratto con la cooperativa che comporta
a) Gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi di attività minima
dell’imprenditore dipendente;
b) Gli strumenti messi in opera dalla cooperativa per sostenere e controllare
la sua attività economica;
c) Le modalità di calcolo del contributo dell’imprenditore dipendente al finanziamento
dei servizi mutualizzati erogati della cooperativa […];
d) L’ammontare della parte fissa e le modalità di calcolo della parte
variabile della remunerazione dell’imprenditore dipendente, in applicazione
dell’art. L. 7332-3;
e) …
f) Le condizioni alle quali sono garantiti all’imprenditore dipendente i suoi
diritti sulla clientela che ha portato, creato o sviluppato, così come i suoi
diritti di proprietà intellettuale.
Art. L. 7331-3. Entro tre anni al massimo a partire dalla firma del contratto
l’imprenditore dipendente diventa socio della CAE. […]
Capitolo 2°
Attuazione
Art. L. 7332-1. Il contratto menzionato … può prevedere un periodo di prova
la cui durata non può superare gli otto mesi.
[…]
Gli imprenditori dipendenti associati godono dei vantaggi legali accordati
ai dipendenti, in particolare in materia di ferie pagate.
La remunerazione di un imprenditore dipendete associato di una CAE
comprende una parte fissa e una variabile calcolata in funzione del giro
d’affari della sua attività […].